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R.D. 27/07/1934 n. 1265

Art. 196. L'autorizzazione prefettizia preveduta nell'art. 194 e quella preveduta nel se- condo comma dell'articolo precedente sono subordinate al pagamento della tassa di concessione indicata nella tabella n. 6, annessa al presente testo unico. I titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici preveduti nell'art. 194 so- no altresì tenuti al pagamento della tassa annua di ispezione stabilita nella tabella stessa. La tassa annua di ispezione è anche dovuta dai possessori di apparecchi radiologici indicati nel primo comma dell'articolo precedente. Sono esonerati dal pagamento delle tasse predette, per gli apparecchi da loro utilizzati, gli enti che abbiano scopi di beneficenza, di assistenza sociale, e gli istituti scientifici.

Art. 197. È vietato l'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico ai sanitari, che non siano provvisti di diploma di specializzazione in materia o dell'autorizzazione ministeriale preveduta nelle disposizioni transitorie del presente testo unico ovvero non abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di specialista. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. La disposizione del primo comma non si applica per l'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico nelle cliniche universitarie e negli istituti per la cura del cancro dipendenti dallo Stato o che siano stati giuridicamente riconosciuti. R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 198. I fabbricanti e i rivenditori di apparecchi radiologici debbono tener nota degli apparecchi venduti e notificare il nome e il domicilio dell'acquirente al prefetto della provincia dove l'acquirente risiede. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 60.000.

Art. 199. Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali o artificiali, senza autorizzazione del Ministro della sanità. L'autorizzazione è pure richiesta per l'importazione nello Stato di acque minerali estere, naturali o artificiali. Il contravventore alle disposizioni dei precedenti comma è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 1.000.000. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Art. 200. La concessione per la ricerca e l'utilizzazione di sorgenti di acque minerali la dichiarazione di pubblica utilità non esimono dall'obbligo delle autorizzazioni prevedute nei precedenti articoli.

Art. 201. È necessaria la licenza del prefetto, per la pubblicità a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medicochirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici. Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto sentirà l'associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta competente per territorio. È necessaria la licenza del Ministro della sanità per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidii medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali. La licenza è rilasciata sentito il parere di una speciale commissione di esperti, nominata dal Ministro della sanità. Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a trenta milioni.

Art. 202. Ferme le disposizioni riguardanti le acque pubbliche e il loro deflusso, contenute nel presente testo unico e in altre leggi, sono anche proibite quelle opere le quali modifichino il livello delle acque sotterranee, o il naturale deflusso di quelle superficiali, in quei luoghi nei quali tali modificazioni siano riconosciute nocive dalle disposizioni contenute nei regolamenti locali d'igiene. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 e sono a suo carico le spese per la demolizione delle opere.

Art. 203. La macerazione del lino, della canapa e in genere delle piante tessili non può, nell'interesse della salute pubblica, essere eseguita che nei luoghi, nei tempi, alle distanze dall'abitato e con le cautele determinate nei regolamenti locali di igiene e sanità o in speciali regolamenti approvati dal prefetto, senti- to il consiglio provinciale dell'economia corporativa e il consiglio provinciale di sanità. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 40.000.

Art. 204. La coltivazione del riso è soggetta per ciascuna provincia a un regolamento speciale, deliberato dal rettorato provinciale, intesi i sindaci dei comuni ove si pratica o viene ammessa tale coltivazione, il consiglio provinciale di sanità ed il consiglio provinciale dell'economia corporativa, ed approvato con decreto su proposta del Ministro della sanità, sentito quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 205. Il regolamento deve determinare:

a) le distanze minime di ciascuna risaia dagli aggregati di abitazioni e dalle case sparse;

b) le norme relative al deflusso e scarico delle acque nelle risaie;

c) le tolleranze, quanto alla distanza, per i terreni di natura e posizione palu dosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso;

d) le condizioni alle quali deve essere subordinato il permesso di attivare risaie in terreni non ancora sottoposti a tale coltivazione, oltre quelle contenute nel presente testo unico;

e) la durata e la distribuzione dei periodi di riposo nel lavoro di mondatura e nel lavoro di raccolta e trebbiatura del riso, tenendo conto delle condizioni e degli usi locali; R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

f) le norme per l'assistenza medica e farmaceutica preveduta nell'art. 212 e le condizioni igieniche relative alle abitazioni dei lavoratori fissi e avventizi addetti alla risaia;

g) le altre norme occorrenti a garantire la salute dei lavoratori e quella degli abitanti nelle zone contermini.

Art. 206. Chiunque intenda attivare nuove risaie deve, entro il mese di novembre, presentare al podestà apposita dichiarazione nella quale siano indicati i terreni destinati alla coltivazione del riso. La dichiarazione pubblicata nell'albo pretorio deve, entro dieci giorni dalla sua presentazione, essere esaminata dal podestà e, con le relative osservazioni, trasmessa al prefetto. Agli effetti di questa disposizione la risaia è considerata di nuova attivazione nella parte che estende la coltivazione del riso oltre i limiti entro i quali essa era anteriormente praticata, tenuto conto della rotazione agraria.

Art. 207. Ogni controversia relativa all'attivazione di nuove risaie o alla estensione preveduta nel precedente articolo è di competenza del prefetto, al quale debbono essere indirizzate le opposizioni entro il termine di giorni quindici dalla prescritta pubblicazione nell'albo pretorio. Decorso detto termine il prefetto provvede, entro un mese, con decreto motivato inteso il consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 208. Il prefetto, intesi i podestà dei comuni interessati e il consiglio provinciale dell'economia corporativa, può vietare la coltivazione di risaie quando queste risultino nocive alla salute pubblica.

Art. 209. Quando le risaie siano attivate ed estese in luoghi non consentiti o contro il divieto dell'autorità, il sindaco ingiunge al contravventore di distruggerle entro un termine prefisso, trascorso il quale ordina, con suo provvedimento, la distruzione delle risaie a spese del contravventore. Contro il provvedimento del sindaco è ammesso, entro il termine di giorni trenta, ricorso al prefetto che provvede sentito il parere del medico provinciale. Le spese per la distruzione sono ricuperate coi privilegi fiscali nei modi termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 1.000.000.

Art. 210. Il divieto della coltivazione a riso e la distruzione delle risaie ai sensi degli articoli precedenti non danno diritto ad indennizzo. È invece ammessa la revisione dell'estimo catastale, agli effetti della imposta fondiaria, quando il divieto della coltivazione o la distruzione si riferiscano a risaie attivate in conformità delle leggi e regolamenti e consti che il reddito imponibile venne determinato in base alla coltura a riso.

Art. 211. La somministrazione gratuita del chinino a scopo profilattico e curativo della malaria a tutti gli addetti stabilmente o temporaneamente alla coltivazione della risaia, è obbligatoria a carico del proprietario della medesima, anche se questa non sia compresa nel perimetro di zone dichiarate malariche. La relativa spesa è ripetuta dalla provincia nei modi e con le forme stabilite nell'art. 316. Il contravventore all'obbligo predetto è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 1.000.000.

Art. 212. I comuni, nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la mondatura o la raccolta del riso, sono obbligati a provvedere a un conveniente servizio di assistenza medica e farmaceutica gratuita per i lavoratori stessi. La spesa relativa è anticipata dal comune ed è ripartita fra i proprietari delle terre coltivate a riso mediante contributo applicato in base alla aliquota risultante dal rapporto fra la spesa stessa e il reddito totale imponibile delle terre predette. Il contributo è inscritto nei ruoli fondiari in aggiunta della sovrimposta comunale sui terreni e sui fabbricati ed è riscosso con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette, a mezzo degli esattori comunali. Lo sgravio dell'imposta non dà luogo al rimborso del contributo. Quando il servizio anzidetto manchi o sia insufficiente, il prefetto provvede di ufficio e la relativa spesa è a carico del comune, salvo rivalsa ai sensi dei precedenti comma. R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 213. Le abitazioni dei lavoratori, impiegati nella coltivazione a riso e aventi residenza fissa nelle località destinate alla coltivazione stessa, e i dormitori o le abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, debbono possedere le condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilità e arredamento, prescritte nel regolamento indicato nell'art. 205, ed essere muniti alle aperture di reticelle atte ad impedire la penetrazione delle zanzare. I dormitori dei lavoratori avventizi debbono inoltre essere costruiti in modo da rendere possibile la separazione degli uomini dalle donne. In tutte le aziende, nelle quali sono impiegate squadre o compagnie di lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, deve essere destinato un apposito locale protetto da reticelle e munito delle necessarie suppellettili, per il provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da infezione malarica o da altra malattia infettiva e diffusiva. Il contravventore e punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione.

Art. 214. Il datore di lavoro, o se esso non vi adempia, il proprietario dei fondi coltivati a risaia ha l'obbligo di fornire acqua potabile di buona qualità e in quantità sufficiente, tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente immigrati. Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso del lavoro, il datore di lavoro è obbligato a fornire sostanze alimentari di buona qualità. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione.

Art. 215. Ferma la competenza generica degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ufficiali sanitari e gli incaricati dell'assistenza sanitaria esercitano, nei limiti delle rispettive competenze, la vigilanza necessaria ad assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo. A tale scopo hanno libero accesso nelle risaie, nelle abitazioni e dormitori, nei luoghi di isolamento e nei ricoveri dei lavoratori.

 

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